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martedì 14 gennaio 2020

I vantaggi delle case prefabbricate

Case prefabbricate tra passato e presente

Un tempo si associavano le case prefabbricate ai container utilizzati per le situazioni di emergenza, o ai casermoni senza forma del tipo di quelli che troviamo ancora oggi nelle zone colpite dal terremoto dell’80, che imbruttiscono le nostre periferie, oltre a dare un senso di fatiscenza e trascuratezza.

In effetti, le case prefabbricate si sono diffuse a partire dalla seconda metà del Novecento, in virtù del fatto che questa tecnologia è stata ampiamente impiegata tra gli anni Cinquanta e Sessanta per la ricostruzione delle città distrutte dalla seconda guerra mondiale.

Oggi, grazie alle nuove tecnologie, non dobbiamo più fare questo tipo di associazione, in quanto casa prefabbricata è diventata sinonimo di tutti i vantaggi che la sua adozione può comportare, con svantaggi nulli.

L’estetica delle case prefabbricate

Le case prefabbricate sono realizzate secondo una logica di serialità e standardizzazione dei componenti, così come si fa nei normali processi industriali, ma soprattutto si progetta tutto fin dal principio, azzerando quelli che normalmente in edilizia vengono definiti come "imprevisti".

Nonostante ciò, la tecnologia più attuale consente di realizzare delle case che non sono tutte uguali, come si potrebbe pensare, ma anzi, si possono costruire in laboratorio pezzi tutti uguali che però poi verranno assemblati in modo differente sul posto, sulla base di un progetto unico e più complesso.

I vantaggi delle case prefabbricate

I vantaggi dell’impiego di questa tecnica costruttiva sono molteplici e vanno dalla maggiore economicità, anche se non deve essere questa la leva principale per incentivare tale scelta, alla maggiore attenzione per l’ambiente, alla garanzia di stabilità e solidità antisismica, alle elevate qualità di isolamento termico, nonchè alla durata, alla salubrità e al comfort abitativo, doti queste ineguagliabili.

Rapidità di esecuzione e vantaggi economici

Innanzitutto una casa realizzata con componenti tutti seriali consente una riduzione degli imprevisti, in quanto tutto viene progettato prima dell’avvio del cantiere fin nei minimi particolari, e una riduzione quindi dei tempi di realizzazione.

Ciò comporta vantaggi anche economici, in primis perché non si hanno sorprese finali, come accade nell’edilizia tradizionale, dove sempre più spesso il preventivo dell’impresa di costruzione ha una percentuale di variazione a consuntivo che in alcuni casi può diventare insostenibile.

A questo si aggiunga che la maggiore durata di un cantiere comporta anche maggiori spese di mantenimento dello stesso, oltre che spese per il cliente che magari è in affitto e in attesa che gli venga consegnata la nuova abitazione, nonchè rischi intrinsechi legati direttamente alla durata.

In genere, una casa prefabbricata può essere realizzata anche in tre mesi, non tenendo conto, però, dei tempi burocratici di approvazione dei titoli edilizi.

Efficienza e sostenibilità di una casa prefabbricata

Un argomento che sempre più spesso fa breccia nel cuore dei clienti è l’attenzione all'ambiente, in questi termini infatti una casa prefabbricata è molto all'avanguardia.

Il materiale più utilizzato nella costruzione di case prefabbricate è il legno, materiale con notevoli vantaggi in termini di prestazioni energetiche e durabilità.

Grazie, inoltre, al fatto che viene lasciato poco margine all'imprevisto, tutto viene realizzato in modo controllato, con un notevole risparmio di risorse ed energia per la produzione, anche per questo tali case si prestano più facilmente a soddisfare i requisiti delle Passivhaus.

Le case realizzate in legno sono anche delle vere e proprie macchine ecologiche, in quanto esse sono dei serbatoi di carbonio, bloccando la CO2 accumulata negli alberi.

Il legno, infine, ha un elevato potere isolante, sia da un punto di vista termico che da un punto di vista acustico, pertanto anche la struttura contribuisce all'isolamento del fabbricato.

Quando la costruzione avrà terminato la sua vita utile, i componenti, per lo più assemblati a secco, possono essere smontati e riutilizzati nella logica perfetta del cradle to cradle: il legno può avere infatti molteplici reimpieghi.

Case prefabbricate: resistenza e stabilità

Le case prefabbricate in legno garantiscono una elevata sicurezza antisismica rispetto alle strutture tradizionali e un’ottima resistenza al fuoco, contrariamente a quanto si è portati a pensare, grazie alle caratteristiche proprie del legno.

Comfort abitativo e salubrità di un ambiente prefabbricato

Quando parliamo di comfort abitativo non ci riferiamo solo a quello termoacustico, sul quale già abbiamo detto che le case prefabbricate offrono notevoli vantaggi grazie ai materiali di cui sono costituite, ma comfort si riferisce anche all’esperienza che un utente fa degli spazi e le case prefabbricate in legno offrono tanto anche rispetto a questo parametro, in quanto il legno, con il suo profumo e il suo colore, quando viene lasciato al naturale, crea sicuramente un ambiente propizio affinché chi vive gli spazi si senta bene accolto.

Rispetto alla salubrità degli ambienti, poi, il fatto che queste costruzioni siano realizzate prevalentemente a secco, determina l’eliminazione di collanti e sostanze varie che sono nemici invisibili, causa della sindrome da edificio malato e dell’inquinamento indoor.

A ciò si aggiunge inoltre che, nel caso del legno, il microclima interno è ideale anche dal punto di vista dell’umidità.

Infine, nelle case prefabbricate in legno si ha una maggiore possibilità di prevedere sin dall’inizio un isolamento adeguato che elimina definitivamente i ponti termici, causa, tra le altre cose, anche della formazione di muffe, umidità e ingresso di allergeni; sempre il legno poi, d’altro canto, grazie alla sua capacità di assorbire e restituire l’umidità, è un ottimo regolatore ambientale.

Flessibilità e customer experience

Grande attenzione oggi si ha per la soddisfazione del cliente e con una casa prefabbricata questa può essere raggiunta ancora più facilmente, grazie al fatto che questi partecipa ancora più attivamente a tutte le fasi della realizzazione della sua abitazione.

Inoltre, grazie alla flessibilità degli spazi, garantita anche dalla struttura delle pareti interne, si riesce più facilmente a soddisfare tutte le richieste del cliente.

Case prefabbricate in legno

Da quanto fin qui detto si possono comprendere bene le caratteristiche e i vantaggi offerti dalle case prefabbricate in legno.

Tra i maggiori costruttori di case in legno oggi abbiamo varie aziende a livello nazionale che assicurano un uso sapiente del legno, grazie al fatto che si servono di materiali provenienti da un sistema di gestione forestale controllato. 

Le case sono realizzate con l’impiego di legno, sughero e fibre di legno tenero, tutti materiali caratterizzati da durata, rinnovabilità, ottime proprietà di isolamento termico e acustico e sostenibilità.

In particolare Vario Haus realizza case prefabbricate in legno, di cui esalta l’unicità, la sicurezza e il comfort.

Case prefabbricate prezzi

Per quanto riguarda i costi di una casa prefabbricata, si è già detto dei vantaggi in termini economici che questa tecnica costruttiva offre.

A questi va aggiunto che il costo di realizzazione è inferiore rispetto a quello delle case tradizionali, con una percentuale che nel caso del legno è di circa 20-30%.

Per l’anno 2019 si è valutato che una casa prefabbricata in legno possa costare all'incirca dai 1200 ai 1600 euro al mq, chiavi in mano (ovviamente escluso l'acquisto del terreno o del fabbricato da demolire e ricostruire).

Bisogna poi tenere conto di tutti i risparmi in bolletta che una casa prefabbricata comporta, essendo, come si è visto, più efficiente energeticamente rispetto all’edilizia convenzionale.

Infine, anche i costi di manutenzione sono ridotti, dal momento che per una casa in legno ad esempio, qualora questo materiale venisse sottoposto a particolari trattamenti a crudo, la manutenzione, per altro solo nelle porzioni a vista, viene richiesta ogni 5-10 anni.

Fonte: Lavorincasa.it, leggi QUI.

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lunedì 11 dicembre 2017

Verifica termografica degli edifici: accertare le reali perdite è importante

Il rilievo termografico di un edificio è una tecnica ormai consolidata che, attraverso l'utilizzo di una telecamera che rileva i raggi infrarossi, permette di misurare la temperatura delle superfici (dell'involucro degli edifici, in particolare), al fine di visualizzare l'energia termica emessa.

Ogni porzione di un oggetto e, in particolare, di un edificio, verrà visualizzata con un colore diverso in funzione della sua temperatura.

Quando questo viene fatto in una facciata di un edificio, nel periodo invernale, si riesce a rilevare con puntualità:

- quanto calore disperdono, nei mesi invernali, le proprie abitazioni;
- quali sono i punti di dispersione più critici (ponti termici) su cui intervenire (anche per - evitare condense e muffe);
- la qualità dell'isolamento presente ed eventuali difetti nello stesso;
- la qualità della coibentazione ed eventuali perdite della distribuzione dell'impianto termico;
- accertare la reale bontà di un lavoro di isolamento termico (coibentazione interna o esterna, sostituzione degli infissi, impianto di condizionamento o riscaldamento) eseguito di recente.

Le immagini ricavate dall'indagine verranno poi rilasciate al committente (privato o amministratore di condominio) che ne ha fatto richiesta; sulla base di queste si potrà poi procedere ad una vera e propria diagnosi energetica dell'edificio e/o progettare eventuali interventi di efficientamento energetico (tali interventi sono detraibili dalle imposte con percentuali variabili.

Per poter essere efficaci, le indagini potranno avvenire solo nei periodi di accensione del riscaldamento, preferibilmente nei momenti in cui la temperatura esterna è più rigida.

Nel caso di condomini, è preferibile che l'indagine venga richiesta dall'amministratore di condominio per l'intero edificio.

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venerdì 22 settembre 2017

Materiali edilizi, come scegliere quelli sostenibili

Costruire un edificio rispettoso dell'ambiente non significa solo ridurre al minimo i consumi energetici per il suo funzionamento. Assumere consapevolezza nella scelta dei materiali con cui costruiamo le nostre casa è possibile e sarà d'aiuto sia all'ambiente che al nostro benessere.

In una progettazione consapevole e attenta al risparmio energetico è molto importante non dimenticare che oltre all'energia primaria per il funzionamento dell'edificio, anche i materiali hanno un grande impatto sull'ambiente.

La scelta dei materiali non è da sottovalutare. 

Ma come si può sapere, nel momento in cui si deve scegliere, quanto un materiale è sostenibile? È fondamentale conoscere tutte le caratteristiche, dalla fase di produzione alla fase di smaltimento.

L'energia incorporata nei materiali edilizi

Ogni materiale per essere prodotto e pronto alla posa, richiede delle lavorazioni e delle operazioni energivore. L'estrazione della materia prima, la sua lavorazione e infine il trasporto fanno incorporare al prodotto finito - e quindi poi all'intero edificio - una certa quantità di energia, che può raggiungere livelli davvero elevati. Le costruzioni di oggi e del futuro, saranno sempre più vicine a un consumo di energia pari a zero per il loro funzionamento e la quota di energia incorporata a causa dei materiali, sarà quindi sempre più predominante.

Il reale valore di energia incorporata da ciascun materiale può dipendere dalle specifiche tecniche di fabbricazione e di trasporto. In linea di massima, il legno è il materiale che richiede meno energia per la sua produzione, mentre è l'alluminio quello che ne ingloba la maggior quantità. Nel caso in cui il materiale sia riciclato questi valori si abbattono, così come incide positivamente il trasporto di materiali locali e con distanze brevi dalla messa in opera.

La "Life Cycle Assesment" è una metodologia di valutazione che permette di valutare tutte le fasi di vita dei prodotti edilizi, incluse la produzione e la dismissione, con la possibilità di effettuare un confronto tra diverse possibili soluzioni.

Informare il consumatore sulla qualità dei materiali

L'unione Europea ha mosso diversi passi in direzione di un sistema uniformato per la valutazione della sostenibilità di materiali e prodotti edilizi. Il percorso dell'Italia inizia negli anni '90 e porta alla stesure delle Norme ISO 14000, che stabiliscono criteri e metodologie per a valutazione del ciclo di vita dei prodotti. Questa operazione è fondamentale poiché offre al consumatore la possibilità di informarsi e conoscere i materiali che sta utilizzando.

Queste norme danno origine a dei marchi ambientali che esprimono la sostenibilità e le caratteristiche di un certo prodotto. Possiamo distinguere le etichette ambientali (Tipo I), come l'Eco-label, disciplinate dalla Norma ISO 14024, autodichiarazioni ambientali (Tipo II), regolate dalla Norma ISO 14021 e le dichiarazioni ambientali di prodotto (Tipo III), secondo la Norma ISO 14025. Gli strumenti regolati da queste norme sono in parte volontari e puntano allo sviluppo di un mercato sostenibile in cui la scelta della sostenibilità non sia obbligata ma voluta e comprendendo che il rispetto dell'ambiente non è un limite, ma un valore aggiunto.

Etichette ambientali di Tipo I, l'Ecolabel

Si tratta di un marchio di qualità ecologica che ha valenza europea e vuole distinguere i materiali ad elevata prestazione e ridotto impatto ambientale. Ecolabel UE nasce nel 1992 e i criteri su cui si basa sono atti a valutare l'impatto del prodotto nel suo intero ciclo di vita, considerando anche l'inquinamento provocato ad aria e acqua, la quantità di rifiuti prodotti e le risorse naturali consumate, anche in questo caso il legno è in cima alla lista.

Autodichiarazioni ambientali di Tipo II, il Ciclo di Mobius

I marchi ambientali di Tipo II sono dichiarazioni autonome, che vengono successivamente verificate attraverso apposite metodologie. 

Il Ciclo di Mobius, il cui simbolo è sicuramente noto a tutti, è relativo alla percentuale di materiale riciclato in un prodotto e alla sua successiva riciclabilità. Non esiste un ente accreditato per la regolamentazione di questa etichetta e rimane un'autodichiarazione del produttore, ma ha forte valore informativo per il consumatore.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto di Tipo III

Queste etichette si rifanno alle procedure di LCA e sono relative al ciclo di vita dei materiali, i cui dati quantitativi vengono esplicitati tramite l'EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto). Tutti i dati relativi all'impatto ambientale di un prodotto edilizio vengono raccolti e dichiarati in un documento tecnico, di realizzazione volontaria. Il procedimento è completamente regolato da un ente autorizzato indipendente e ogni informazione è reperibile sul sito del Program Operator. Esistono diverse categorie e criteri a cui rispondere e i risultati ottenuti in ciascuna danno origine alla certificazione finale, un valido strumento nelle mani del produttore per dimostrare e comunicare le proprie strategie orientate al rispetto dell'ambiente.

Legno certificato

Esiste un'etichetta che attesta la provenienza di questo materiale naturale, il cui prelievo sconveniente può avere conseguenze come il disboscamento incontrollato. Esistono foreste gestite nel modo corretto, sia naturalmente che socialmente, secondo precisi standard. 

Quando un legno proviene da una di queste foreste valutate e controllate, può ottenere il marchio FSC - Forest Stewardship Council® a.c. Lo stesso vale per il PEFC, garanzia che la materia legnosa (anche per la realizzazione di carta), proviene da boschi gestiti in modo sostenibile.

Materiali salubri e non inquinanti

Nella scelta dei materiali per la costruzione degli spazi della vita umana è fondamentale anche la garanzia di salubrità degli ambienti interni. Oltre a non avere un grande impatto sull'ambiente, i materiali selezionati non dovranno avere alcun impatto sulla nostra salute. Il problema degli inquinanti chimici nell'aria è purtroppo diffuso. Le reazioni negative del nostro organismo ad alcune sostanze possono essere dovute ad allergie, irritazioni o reazioni alla tossicità di alcuni componenti chimici. Oltre a garantire sempre un corretto ricambio di aria, per il quale si consiglia sempre la VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) è fondamentale scegliere materiali naturali e che contengano il minor numero di componenti chimici potenzialmente nocivi. Attenzione inoltre a vernici, collanti, solventi e adesivi, accertiamoci sempre che siano davvero sicuri e preferiamo materiali di origine naturale.

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

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lunedì 18 settembre 2017

Interventi per il risparmio energetico e antisismici, la cessione del credito

Vediamo assieme come fare per cedere le detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica e per l'adozione di misure antisismiche effettuati su parti comuni di edifici condominiali. Il tutto alla luce delle disposizioni aggiornate su tale tematica ai sensi della Legge di bilancio 2017, L. 11/12/2016, n. 232, dei provvedimenti dell’Agenzia entrate conseguentemente emanati e delle modifiche introdotte dal D.L. 24/04/2017, n. 50, dopo la sua conversione in legge.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI CHE POSSONO USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI

Alla luce del quadro normativo vigente, come emerge dalle modifiche da ultimo introdotte con la L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), è possibile fruire delle seguenti agevolazioni su interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile):

1) detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, con il massimo di spesa previsto dai medesimi commi (art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2017);

2) detrazione nella misura del 70% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021). Ai sensi dell’art. 14, comma 2-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, la sussistenza delle condizioni sopra elencate, necessarie per accedere al beneficio, è asseverata da professionisti abilitati mediante il rilascio dell’Attestato di prestazione energetica (APE). Si prevede che l’ENEA effettui controlli sulla veridicità di tali attestati, con procedure e modalità da disciplinarsi con futuro decreto ministeriale. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti;

3) detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2015, anche in questo caso da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021);

4) detrazione nella misura del 75-85% delle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ove dall’intervento derivi il passaggio dell’edificio rispettivamente ad una o due classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto disposto dal D. Min. infrastrutture e trasporti 28/02/2017, n. 58, recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati” (art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021).

CESSIONE DEL CREDITO FISCALE DERIVANTE DA TALI AGEVOLAZIONI

È prevista la possibilità, per i beneficiari delle agevolazioni in commento, di cedere il relativo credito. Le modalità per effettuare la cessione del credito sono differenziate, così come i soggetti che possono accedere a tale opportunità, a seconda della tipologia di intervento; in particolare, dopo le modifiche introdotte alla disciplina ad opera dell’art. 4-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, a seguito della conversione in legge, la situazione è la seguente.

Soggetti “no tax”, interventi di cui ai punti 1) e 2) - Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) precedenti, la cessione può essere effettuata da soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art.11, comma 2, o dell'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (c.d. “no tax area”), nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta, oppure nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Per tali soggetti pertanto - dopo le modifiche introdotte dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, è stato eliminato il divieto di cedere il credito a banche ed intermediari finanziari (art. 1, comma 74, della L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 2-ter, del D.L. 04/06/2013, n. 63, art. 4-bis del D.L. 50/2017; conseguentemente, il Provvedimento Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434, disciplinante la cessione del credito per tali soggetti prima delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, è stato sostituito dal Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che tiene conto di tali modifiche). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

Tutti gli altri soggetti, interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) - Per gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4)precedenti, la cessione può essere effettuata da tutti gli altri beneficiari diversi dai soggetti che si trovano nella “no tax area” indicati al punto precedente, sia in favore dei fornitori di beni e servizi che di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, in combinato disposto con il Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che ha sostituito il precedente Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577 quanto agli interventi per il risparmio energetico di cui ai punti 2) e 3) e con il Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572 quanto agli interventi antisismici di cui al punto 4).

Ecco una tabella riepilogativa:

 
Soggetti “no tax”
Interventi risparmio energetico di cui ai punti 1) e 2)
Altri soggetti
Interventi risparmio energetico e antisismici di cui ai punti 2), 3) e 4)
Soggetti che possono cedere il credito
A. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 11, comma 2, D.P.R. 917/1986).
B. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, o assimilati a quelli da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro (art. 13, comma 1, lettera a) e art. 13, coma 5, lettera a), D.P.R. 917/1986 - si vedano peraltro le esclusioni ivi indicate).
C. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Si ricorda che la cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
A. Condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi in commento.
B. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Soggetti che possono essere cessionari
A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È consentita anche la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari, mentre è esclusa la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È esclusa la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche.
Adempimenti e procedura per usufruire della cessione del credito
- I condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione.
- L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto.
- Successivamente l’amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Utilizzo del credito in compensazioneIl credito d’imposta che non sia oggetto di successiva cessione è utilizzabile in compensazione, ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Qualche riferimento normativo:

D.L. 24/04/2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.


L. 11/12/2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.


Provv. Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.


L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).


D.L. 04/06/2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.


Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies,...


Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica...


Provv. Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di...
di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

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venerdì 17 marzo 2017

Tutti i termini prorogati dal Decreto-Legge "Milleproroghe" n. 244/2016 (L. 19/2017)

Decreto Legge, testo coordinato 30/12/2016 n° 244, G.U. 28/02/2017

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 contenente "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”)

Di seguito, i principali ambiti oggetto di proroga:

Pubbliche amministrazioni
- viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego;

Editoria
- è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica. Il credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017;

Lavoro e politiche sociali
-viene prorogato per il 2017 l’intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa;

Istruzione, università e ricerca
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo “b”;

Interno
- sono differiti al 31 dicembre 2017 i termini in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;
- è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

Sviluppo economico e comunicazione
- per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti in cui sono presenti comuni terremotati;
- vengono differiti al 1° gennaio 2018 i termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici;
- vengono prorogati al 30 giugno 2017 i termini in materia di adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici;

Giustizia
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i termini concernenti la durata dell’incarico del Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo e per l’investimento finalizzato alla realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza;

Beni e attività culturali
- sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei. La norma interviene sulle disposizioni relative alle speciali modalità operative impiegate nella gestione degli interventi dell’area archeologica di Pompei, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e di avviare il progressivo avvio del rientro nella complessiva gestione ordinaria del sito nell’ambito della Soprintendenza speciale per Pompei in tempi consoni con le particolari esigenze dell’area. In particolare si estende la proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto e della relativa struttura di supporto all’Unità «Grande Pompei» (Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata) così da assicurare il pieno ed efficace svolgimento dei compiti assegnati. In base alla medesima logica di continuità, si prevede altresì che la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale Pompei possa avere la durata di 36 mesi, così che tale struttura possa continuare ad operare a supporto della Soprintendenza stessa;
- è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfoniche;

Ambiente
- viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa;

Economia e finanze
- è prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari;
- proroga di termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi emergenziali;
- è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- è prorogata di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI);
- viene ampliata, nell’ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l’anno 2017 per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
- in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro;
- viene rifinanziato per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in favore del Comune de L’Aquila.

Fonte: Altalex, leggi QUI.

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sabato 11 marzo 2017

Sismabonus: classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione

Con l’emanazione del D.M. 28/02/2017, n. 58, in vigore dal 01/03/2017, prende il via la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali maggiorate per interventi di messa in sicurezza statica degli edifici che comportino una diminuzione della classe di rischio sismico attestata da un Professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”). In questo articolo descriviamo tutte le misure sul Sismabonus ed i contenuti del D.M. 58/2017, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico. Il provvedimento è stato dopo breve tempo corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha rettificato la parte relativa ai professionisti abilitati e corretto alcuni refusi.
PREMESSA - Con l’emanazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 28/02/2017 ed in vigore dal 01/03/2017 - ha preso concretamente il via la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali maggiorate per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica introdotte dal 2017 ad opera della L. 11/12/2016, n. 232 (c.d. “Sismabonus”).

Il provvedimento contiene le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e stabilisce le modalità per la relativa asseverazione da parte di professionisti abilitati, definendo pertanto le condizioni per usufruire del suddetto Sismabonus, il quale prevede che l’esecuzione degli interventi comporti il passaggio a classi di rischio sismico inferiori, e che tale passaggio venga certificato da un tecnico.

Subito dopo la sua emanazione, il decreto è stato corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 3 relativo ai professionisti abilitati alle verifiche ed asseverazioni previste dal decreto stesso, nonché corretto alcuni refusi, come segnalato dalla nostra Redazione. Quanto in particolare ai professionisti abilitati, mentre la versione originale del decreto faceva riferimento ai “professionisti […] in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza”, si fa invece ora riferimento ai “professionisti […] secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”.

Si fa notare come lo strumento dell’asseverazione della classificazione sismica della costruzione, oltre, come si vedrà, ad essere indispensabile per la fruizione del Sismabonus, può certamente assumere importanza nell’ambito del mercato immobiliare (al pari di quanto avviene, ad esempio, per la certificazione energetica).

Infatti l’attribuzione di una classe di rischio sismico inferiore può determinare un incremento di valore dell’immobile sul mercato. Nulla vieta pertanto a tali fini al proprietario immobiliare di richiedere ad un professionista, su base volontaria ed anche se non si prevede di effettuare interventi di messa in sicurezza statica, l’asseverazione della classe di rischio sismico (cosa peraltro espressamente contemplata dal modello di cui all’allegato B del decreto).

In questo articolo riepiloghiamo sia le norme sul Sismabonus che i contenuti del D.M. 28/02/2017 sulla classificazione sismica degli edifici, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico.

IL C.D. “SISMABONUS” - Le agevolazioni per gli interventi di messa in sicurezza statica.
L’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63 (convertito in legge dalla L. 03/08/2013, n. 90) prevede la possibilità di usufruire della detrazione dall’imposta sul reddito [1] del 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2017 [2] per la realizzazione degli interventi indicati dall’art. 16, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, e quindi fino ad una detrazione massima di 48.000 Euro (50% della spesa) con conseguente risparmio di imposta pari a 4.800 Euro all’anno.

Tra questi interventi sono compresi anche (art. 16, comma 1, lettera i), del citato D.P.R. 917/1986), quelli “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.

Per questa specifica categoria di interventi - se eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 o 2 [3] adibiti ad abitazione o ad attività produttive - il comma 1-bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 ha in un primo momento previsto la maggiorazione della detrazione fino al 65% delle spese sostenute, con disposizione che è stata prorogata di anno in anno fino alle spese sostenute a tutto il 2016.

Le agevolazioni maggiorate in presenza di una diminuzione del rischio sismico certificata da professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”)
In seguito - con la L. 11/12/2016 (art. 1, comma 2, lettera c), nn. 2) e 3), che ha sostituito il comma 1-bis ed introdotto i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies dell’art. 16 del D.L. 63/2013) - sono stati rivisti, rimodulati ed ampliati i benefici fiscali in questione, per le spese sostenute nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 in relazione ad interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 01/01/2017 (data di entrata in vigore della L. 232/2016), come segue:
- proroga del beneficio fino al 31/12/2021 con ritorno, di base, alla percentuale di detrazione del 50% delle spese;
- possibilità però di aumentare la percentuale di detrazione fino al 70%, 75%, 80% o 85% delle spese in presenza di particolari condizioni;
- ripartizione della detrazione in cinque invece che in dieci anni;
- aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione a 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno [4];
- ulteriore aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione, in caso di interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- estensione anche agli interventi eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 3.

Le percentuali di detrazione maggiorata si applicano nei seguenti casi:
70% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
80% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
75% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017;
85% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017.

È evidente come la previsione di tali percentuali maggiorate, unitamente all’elevato limite massimo di spesa previsto soprattutto per gli interventi su parti communi di edifici condominiali, renda la misura estremamente appetibile. Si pensi a titolo di esempio ad un condominio composto da 12 unità immobiliari, che potrebbe spendere fino a 1.152.000 Euro, potendo rientrare in cinque anni di una somma fino a 979.200 Euro (85% di 1.152.000 Euro).

Altre modalità e condizioni per usufruire del Sismabonus.
Quanto alle altre condizioni e modalità procedurali per la fruizione del beneficio fiscale, restano invariate quelle ordinariamente previste per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio [5]. Si rammenta inoltre che per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali è possibile cedere il credito fiscale ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate 22/03/2016, n. 43434 [6].

L’ATTESTAZIONE DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
In attuazione dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 63/2016, così come modificato dalla L. 232/2016, è stato emanato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - in vigore dal 01/03/2017 - il quale stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per la relativa attestazione, da parte di Professionisti abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali, dell’efficacia degli interventi effettuati. Con l’emanazione di questo provvedimento ha pertanto preso il via la concreta attuazione delle norme sul Sismabonus introdotto dalla L. 232/2016, con percentuali di detrazione fiscale che arrivano fino all’85% della spesa sostenuta per gli interventi, come sopra descritto.

Le linee guida (allegato A al D.M. 28/02/2017):
- consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismicoda A+ (meno rischio) a G (più rischio), mediante un unico parametro che tiene conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici;
- forniscono indirizzi di massima sulla progettazione;
- associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.

La determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può essere condotta secondo i seguenti due metodi, tra loro alternativi:
metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle norme tecniche per le costruzioni e che consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
metodo semplificato, valido solo per le costruzioni in muratura, basato su una classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, cioè quelli che interessano singoli elementi strutturali ma non l’intera struttura nel suo complesso, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Per accedere al Sismabonus, il professionista incaricato deve:
- valutare la situazione esistente stimando la classe di rischio prima dell’intervento, sulla base di quanto indicato nelle linee guida;
- successivamente, progettare l’intervento con la stima dell’efficacia e del miglioramento conseguibile, asseverando il tutto tramite il modello di attestazione di cui all’allegato B.

Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione del progettista è allegato alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con la quale viene dato inizio ai lavori, che deve essere depositato presso il competente Sportello unico dell'edilizia.

In seguito, durante ed al termine dell’intervento, il direttore lavori e il collaudatore statico (quando ne sia obbligatoria la nomina [7]), sono tenuti attestare la conformità dell’intervento ultimato come da progetto nell’ambito delle rispettive attribuzioni, tramite la documentazione che essi devono presentare allo Sportello unico dell’edilizia e/o alla struttura tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica (fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei lavori, certificato di collaudo per il collaudatore statico).


[1] Si rammenta che la “detrazione” consiste nella sottrazione dell’importo da quello dell’imposta dovuta, contrariamente alla “deduzione” che consiste invece nella sottrazione dell’importo dall’imponibile, sul quale viene poi applicata l’aliquota al fine di determinare l’imposta. La detrazione è pertanto più vantaggiosa, in quanto si traduce in un risparmio netto pari all’importo per il quale è riconosciuta. Se ad esempio sono sostenute spese per 1.000 Euro, ed è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese stesse, ciò si tradurrà in un risparmio netto di 500 Euro.
[2] Il termine in questione è stato da ultimo prorogato dall’art. 1, comma 2, lettera c), n. 1), della L. 11/12/2016, n. 232.
[3] Il riferimento è alla classificazione sismica di cui alla Ord. P.C.M. 3274/2003 o agli eventuali provvedimenti regionali emanati sulla base della medesima Ord. P.C.M. 3274/2003 e della successiva Ord. P.C.M. 3519/2006.
[4] Peraltro la versione vigente dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013 - come emerge dalle modifiche introdotte dalla L. 232/2016 - dispone che “Nel caso in cui gli interventi […] realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione”. La formulazione della norma, poco chiara, in combinato con la parte in cui, come detto, dispone che il limite di spesa è pari a “96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno”, può secondo noi essere interpretata nel senso che il limite è pari a 96.000 Euro per ciascun intervento e per ciascuna unità immobiliare.
[5] Si rinvia a tal proposito all’articolo “Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: la guida dell'Agenzia Entrate (03/2016)” (Fast Find NW2012).
[6] Si rinvia a tal proposito all’articolo “La cessione dei crediti relativi ad agevolazioni per interventi di risparmio energetico ed antisismici” (Fast Find NW3935).
[7] Si ricorda che ai sensi dell’art. 67, comma 8-bis, del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, dispone che “per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”. Si tratta in pratica, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni, di interventi che interessino singoli elementi strutturali e non la struttura nel suo complesso.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per approfondimenti, consulenze e assistenza in materia di Sismabonus contattate la ECOGEOM S.r.l.

sabato 28 gennaio 2017

Autorizzazione paesaggistica: ecco il DPR con la semplificazione delle procedure - AGGIORNAMENTO

Il Consiglio dei Ministri n. 9 del 20 gennaio 2016, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha approvato in esame definitivo un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri sono stati accolti i suggerimenti contenuti nel parere 1 settembre 2016, n. 1824 del Consiglio di Stato e le modifiche chieste dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato dopo che lo stesso ha ricevuto il parere positivo - con rilievi e proposte di modifica – da parte della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Il Regolamento per il quale si attende la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni definisce in 2 allegati 42 piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica ed amplia gli interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all'autorizzazione paesaggistica semplificata così come già precedentemente definito con il decreto n. 139/2010.


AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto relativo al “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”. Si tratta del D.P.R. 13 febbraio 2017 che sarà nei prossimi giorni entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il nuovo Regolamento sostituisce, in pratica, il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che con l’articolo 19 viene  abrogato.

Piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica

Sono definiti nell'allegato A e si tratta di 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi figurano:

- opere interne che non alternano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
- interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne,...);
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici);
- installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;
- installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.

Opere di lieve impatto sul territorio

Nell'allegato B al regolamento vengono individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio tra i quali:

- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapatti;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
- realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
- interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

Clicca QUI per scaricare lo schema di D.P.R. con il Regolamento che semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità

Clicca QUI per scaricare la tabella sinottica con gli interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica (Allegato A)


Clicca QUI per scaricare la tabella sinottica con gli interventi realizzabili con procedura semplificata (Allegato B)

Fonte: Lavoripubblici.it leggi QUI.

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